Il servizio di consulenza tributaria è rivolto a supportare imprese, enti o persone fisiche negli adempimenti e nella gestione delle relazioni con l’Amministrazione Finanziaria, dello Stato e degli Enti locali.
Comprende tutti gli aspetti della tassazione, sia diretta che indiretta, offrendo un’ assistenza costante per le problematiche più complesse, in caso di ispezioni e verifiche fiscali, che sono la forma principale di controllo dei contribuenti e consistono in una serie di operazioni che seguono un ordine preciso in caso di accertamento, che si sostanzia fondamentalmente in tre tipi: analitico-contabile, analitico-induttivo, sintetico, assistendo il cliente dalle prime fasi dello stesso a quelle successive che precedono l’instaurarsi di un contenzioso.
In particolare la consulenza affianca il contribuente nelle seguenti fattispecie:
Grazie al ricorso in autotutela ogni cittadino può ottenere velocemente l’annullamento di un atto (un avviso, un verbale, una cartella esattoriale, ecc.) emesso da una pubblica autorità, senza dover ricorrere al giudice e, quindi, senza pagare un avvocato e anticipare le spese per la causa.
La legge consente a chiunque, senza bisogno di difensori, di presentare un ricorso direttamente all’ufficio che ha emanato l’atto contestato o, in caso di grave inerzia, a quello gerarchicamente superiore.
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.E’ un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.Esso si propone generalmente dopo aver ricevuto un avviso di accertamento.Dopo un controllo eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica).
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto. In caso di rifiuto tacito della restituzione di tributi, san-zioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione (art. 21, D. Lgs. n° 546/92).
L’istanza di mediazione è un procedimento introdotto al fine di risolvere le controversie in materia tributaria per richiedere alla Agenzia delle entrate o altri enti, l’annullamento di un atto che si ritiene illegittimo e per il quale si intende presentare il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con ride-terminazione dell’ammontare della pretesa.La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo (art. 17 bis, D. Lgs. n° 546/92).
Ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 546/92, nel contenzioso tributario le parti possono integrare la documentazione prodotta, illustrare con maggiore chiarezza le proprie po-sizioni processuali, replicare brevemente alle deduzioni di controparte, per l’ultima volta, prima di affrontare la trattazione.E’ possibile depositare presso la Segreteria della Commissione Tributaria competente, con apposita nota di deposito:
-
-
- entro venti giorni liberi prima della trattazione: nuovi documenti
- entro dieci giorni liberi prima della trattazione: memorie illustrative, non assoggettate né ad imposta di bollo, né ad ulteriore contributo unificato, in tante copie quante sono le parti costituite; si ricorda che con le memorie illustrative le parti non possono allargare la causa petendi; non possono cioè addurre nuovi motivi non già menzionati nel ricorso o nella memoria di costituzione ma, semplicemente, possono approfondire e ampliare i temi già esposti nell’atto introduttivo
- entro cinque giorni liberi prima della trattazione: brevi repliche che hanno la stessa natura delle memorie illustrative e la esclusiva funzione di ultima risposta a quanto detto dalla controparte nelle memorie. In questo caso non è previsto il deposito di copie per le controparti.
-
Se si ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell’avviso non sia dovuta si può chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione.La disposizione in esame attribuisce ai contribuenti la possibilità di ottenere, in presenza di determinati presupposti, l’immediata sospensione delle attività dei concessionari finalizzate alla riscossione delle somme iscritte a ruolo.Ricevuta la notifica del primo atto di riscossione utile (o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario), il contribuente, a pena di decadenza, può, entro sessanta giorni dalla notifica, presentare all’agente della riscossione una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale documenta che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.